Art. 15.
(Personale docente delle scuole di danza).

      1. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.
      2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita l'Accademia nazionale di danza, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.